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SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza ed igiene del lavoro rappresenta, sul piano specifico, quella parte di ordinamento giuridico che tende a tutelare l’incolumità psicofisica dei lavoratori.

 

Tale concetto, in senso stretto, si riduce alla Prevenzione Infortuni ed Igiene del Lavoro, dove:

  • la Prevenzione Infortuni tende a tutelare l’incolumità del lavoratore contro l’azione derivante da cause violente (infortuni) ed ha per oggetto il rischio professionale dovuto all’espletamento di una determinata attività lavorativa.

  • l’Igiene del Lavoro ha per oggetto l’ambiente di lavoro ed è diretta contro il verificarsi di eventi (malattie) che possono intaccare l’organismo del lavoratore causando mali transitori o addirittura irreparabili (malattie professionali).

 

La legislazione italiana garantisce La sicurezza ed igiene del lavoro attraverso vari disposti di legge (ad es.: artt. 32, 41, 38 della Costituzione Italiana, artt. 2050, 2087 del Codice Civile, artt. 437, 451, 589, 590 del Codice Penale).

 

L’art. 2087 del Codice Civile sancisce per il Datore di Lavoro l’obbligo generale di adottare nella Sua Azienda le misure e i mezzi idonei, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica, la salute e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 si occupa di definire e regolamentare la Sicurezza e l’Igiene del Lavoro delle Aziende private e pubbliche, definendo responsabilità, adempimenti, adeguamento delle strutture e organizzazione.

 

Quanto di seguito esposto tende a proporre utili indicazioni per aziende private, enti pubblici e pubbliche amministrazioni in merito all’ampio ed articolato strumento legislativo, davanti al quale un qualsiasi preposto, dirigente o titolare d’impresa è, suo malgrado, costretto a relazionarsi al fine di prevenire l’insorgere di problematiche gestionali, amministrative e penali.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi, sia nel settore privato che pubblico, comprende l’attività svolta in qualsiasi luogo o posto di lavoro:

​

  • uffici, magazzini, officine, cantieri;

  • stabilimenti di produzione;

  • automezzi, macchine operatrici;

  • navi, porti, aeroporti;

  • ecc.

 

Il Datore di Lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine e attrezzature, dall’uso di particolari sostanze, ecc.

 

Fatta la valutazione dei rischi si dovrà redigere una relazione scritta contenente le misure di prevenzione previste dall’azienda e il loro programma di attuazione.

 

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo, all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie.

 

L’analisi dei rischi deve essere condotta con:

​

  • l’esame del singolo posto di lavoro e delle singole attività svolte;

  • l’individuazione dei fattori di rischio;

  • la ponderazione dei rischi;

  • la rispondenza del posto di lavoro, delle attrezzature, e dell’ambiente di lavoro alle vigenti normative di legge;

  • l’adeguatezza ergonomica della postazione di lavoro.

 

La suddetta analisi deve essere condotta per i rischi derivanti dall’impiego di macchine, attrezzature, impianti e prodotti utilizzati, o presenti nei luoghi di lavoro. E ove necessario essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

 

La valutazione è effettuata con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal Medico Competente, e comunque consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Individuati i rischi per ogni singola fase produttiva, va redatta una relazione sulle misure di sicurezza da applicare con il relativo programma di attuazione.

 

Il documento deve essere custodito in azienda e aggiornato in caso di modifiche significative alla tipologia dei lavori, all’organizzazione del lavoro, o di sostituzione dei materiali o delle attrezzature.

 

La programmazione della sicurezza si effettua tenendo conto, per ogni singola fase, di tutte le misure di sicurezza necessarie, tra cui:

eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte;

sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;

rispetto dei principi ergonomici (rapporto uomo-macchina-ambiente);allontanamento dei lavoratori temporaneamente esposti a rischi gravi e immediati;manutenzione periodica di macchine e attrezzature ecc.È bene distinguere tra misure di tipo tecnico protettivo, misure di tipo organizzativo e misure di tipo preventivo.Il documento di prevenzione deve contenere, obbligatoriamente:una relazione sulla valutazione dei rischi;l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione;il programma degli interventi per il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;i rischi derivanti da attività interferenti.Le aziende con meno di 10 dipendenti sono esonerate dalla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, questo può essere sostituito da un’autocertificazione sull’avvenuta valutazione

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