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LA FORMAZIONE

 

Lo scopo formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 ha come obiettivo fondamentale quello di trasformare gli utenti da soggetti passivi in soggetti attivi nella gestione della sicurezza.

 

L’obiettivo prioritario del D.Lgs. 81/2008 è quello di promuovere una “cultura” della prevenzione, attraverso l’informazione e la formazione del personale in servizio che, peraltro, visto il suo forte aspetto partecipativo, non si rivolge ai singoli lavoratori fruitori della formazione, ma si rapporta a tutte le componenti che interagiscono nel processo formativo dell’Azienda.

 

Il Datore di Lavoro è quindi obbligato a fornire ai suoi dipendenti Formazione e Informazioni riguardanti:

  • I rischi per la salute connessi all’attività dell’azienda

  • Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

  • I rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia

  • I pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi

  • Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori

  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente

  • I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure previste in caso di incendio, evacuazione dal posto di lavoro, e notizie per il caso di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza

 

​Per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali è indispensabile che i soggetti interessati conoscano i rischi cui possono andare incontro nei luoghi della loro attività lavorativa e le necessarie protezioni collettive e individuali.

 

Ma altrettanto indispensabile è l’interiorizzazione dei convincimenti necessari per indurre procedimenti lavorativi e comportamenti coerenti con l’obiettivo della sicurezza.

 

L’attenzione alla sicurezza deve essere sempre presente, come una delle componenti essenziali: nella definizione di un ambiente lavorativo funzionale, nell’impiego dei materiali, nell’uso di strumenti attrezzature e macchine e nella loro manutenzione, nell’individuazione delle procedure di preparazione ed esecuzione delle varie fasi lavorative, nell’analisi e previsione delle conseguenze degli atti lavorativi nelle condizioni date.

 

Formare alla sicurezza significa dunque trasferire valori, convincimenti e conoscenze perché questi si traducano in comportamenti consapevoli e in modi di operare coerenti.

 

Per quanto sopra citato, la Sicurezza ed Ambiente S.r.l. si propone organizzando e tenendo tali corsi di carattere generale, scendendo nei particolari teorici e pratici degli specifici ambienti di lavoro in cui si opera, ed anche per quanto riguarda la squadra di gestione delle emergenze e la squadra di pronto soccorso.

FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

La conoscenza dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione costituisce solo il primo passo per l’adozione di comportamenti sicuri. Infatti è impossibile pretendere di modificare i comportamenti dei soggetti solo sulla base dell’acquisizione di nuove conoscenze, ma è necessario intervenire sugli atteggiamenti degli stessi e questo può essere realizzato mediante la formazione dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 assegna al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, nell’ambito delle loro competenze, il compito di assicurare che ciascun lavoratore, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

 

La formazione (D.Lgs. 81/2008, art. 37) deve essere effettuata in particolari momenti, ovvero in occasione:

  • del primo ingresso nel settore;

  • del cambiamento di mansioni;

  • dell’introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.

 

La formazione deve, inoltre, essere ripetuta in presenza di nuovi rischi o in relazione all’evoluzione dei rischi.

 

Con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, viene definito che: I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

  • i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

  • nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

  • cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

FORMAZIONE DELLA

SQUADRA ANTINCENDIO

E’ obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

 

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

  • rischi di incendio legati all’attività svolta;

  • rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

  • misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento:

    • osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;

    • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio;

    • importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;

    • modalità di apertura delle porte delle uscite.

  • ubicazione delle vie di uscita;

  • procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

    • azioni da attuare in caso di incendio;azionamento dell’allarme;

    • procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

    • modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.

 

L’informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all’atto dell’assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

 

L’informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.

 

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

 

Nei piccoli luoghi di lavoro l’informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonista.

FORMAZIONE

PRIMO SOCCORSO

Dal 3 febbraio 2005 è in vigore il “Regolamento sul pronto soccorso aziendale” (Decreto n. 388/2003), che obbliga il datore di lavoro a:

  • designare gli addetti al pronto soccorso

  • formare gli addetti incaricati

  • attivare i servizi di pronto soccorso.

 

Presso la sede dell’impresa/Ente e presso eventuali altre sedi distaccate deve essere presente un adeguato numero di incaricati della gestione delle emergenze. A riguardo le “Linee Guida nazionali per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008” ritengono indispensabile garantire la presenza minima di almeno due soccorritori per ogni sede.

 

In caso di mancato adeguamento, la legge prevede sanzioni amministrative (da € 516,00 a € 4.131,00) e sanzioni penali che arrivano alla reclusione fino a sei mesi.

 

Per aiutare il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, la Sicurezza ed Ambiente S.r.l. organizza corsi di “PRONTO SOCCORSO” conformi ai contenuti del Decreto n. 388 del 15/07/2003.

 

In particolare i partecipanti sono formati allo scopo di:

  • acquisire conoscenze necessarie per saper allertare il sistema di soccorso;

  • riconoscere un’emergenza sanitaria;

  • attuare gli interventi di primo soccorso;

  • conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;

  • acquisire capacità di intervento pratico.

 

Al termine dei corsi ai partecipanti è rilasciato un attestato con valore legale come “addetti al pronto soccorso aziendale” avente validità triennale.

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